MADRID. Dall’1 febbraio, quali sono le misure in vigore in Spagna e Italia e per viaggiare tra i due paesi: green pass, documenti, restrizioni? Ecco un riassunto con le ultime misure da conoscere. Importante: dal 1°febbraio si riduce la validità del green pass in Italia, mentre viene tolto l’obbligo di tampone negativo per i vaccinati. Qui invece trovi le ultime notizie sulla pandemia del gennaio 2022.
Le misure in Spagna nel febbraio 2022
Green pass in Spagna, sempre meno regioni lo chiedono
In vigore solo in alcune regioni tra dicembre 2021 e gennaio 2022, inizia ad essere ritirato a livello locale (mentre in altre, come Madrid, non è mai stato richiesto per nessuna attività). Negli ultimi giorni, Comunità Autonome come la Catalogna, le Asturie e la Cantabria hanno messo fine alla richiesta del green pass in bar e ristoranti. Altre, come l’Andalusia, Galizia, Comunidad Valenciana, Navarra, Paese Basco e La Rioja Vasco o La Rioja lo hanno confermato ancora per qualche tempo. Regioni come l’Estremadura, Castilla y León, Madrid e Castilla-La Mancha non hanno mai usato il green pass e continuano a non usarlo anche a febbraio. In Spagna comunque il green pass, richiesto in alcune regioni, era necessario per entrare in bar, ristoranti e altri luoghi al chiuso, ma non per salire su trasporto pubblico, treni ecc.
Altre restrizioni: mascherina all’aperto ma senza distinzioni sul tipo
L’unica restrizione a livello nazionale, che al momento rimane anche a febbraio, è la mascherina obbligatoria anche all’aperto.
Per entrare in Spagna dall’Italia
Per entrare in Spagna dall’Italia restano le misure dei mesi scorsi. Vige l’obbligo di presentare il green pass europeo che deve contenere uno dei seguenti documenti: certificato di vaccinazione completa, oppure test molecolare o antigenico negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso nel Paese, oppure certificato di guarigione dal coronavirus non antecedente i 180 giorni. Prima dell’ingresso in Spagna per via aerea o marittima, è inoltre necessario compilare un modulo di controllo sanitario chiamato Spain travel Health. Viene richiesto all’arrivo in Spagna (Qr code).
Le misure in Italia nel febbraio 2022
Il green pass: si accorcia la durata
Dal 1° febbraio si accorcia la durata del green pass: per chi è vaccinato ma solo con la prima dose da più di 14 giorni o con la seconda dose, la certificazione verde avrà una durata di 6 mesi e non più di 9. Il provvedimento ha un effetto retroattivo, quindi chi ha ricevuto la seconda dose a luglio 2021, o prima, vedrà scadere il suo Green Pass.
Green pass e “super” green pass: dove è richiesto in Italia
Le Autorità italiane hanno stabilito l’introduzione del Green Pass “base” o Certificato verde digitale Covid-19 o Certificato Covid Digitale UE o certificato equivalente (*), rilasciato a seguito di vaccinazione, guarigione o test molecolare o antigenico (in questo caso, con una validità limitata a 48 ore), come requisito per avvalersi di una serie di servizi a partire dal 6 agosto 2021.
Nel dicembre 2021, sul territorio nazionale è stato introdotto il cosiddetto “Green Pass Rafforzato” (o ‘super green pass’), che si ottiene solo a seguito di vaccinazione o guarigione e che è necessario per accedere ad alcuni servizi e ai mezzi di trasporto. Il certificato di vaccinazione rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale con vaccino autorizzato dall’EMA è considerato dall’Italia come equivalente per l’uso sul territorio nazionale. Il certificato di guarigione emesso da autorità straniere è considerato equivalente a quello italiano, per uso sul territorio nazionale, solo se emesso dalle autorità competenti di Canada, Giappone o Stati Uniti. In merito al Green Pass Rafforzato, sono presenti una serie di FAQ disponibili sul portale dedicato, sia della tabella predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che riassume le attività per le quali è sempre necessario, anche in base alla fascia di rischio della propria regione.
Uso del green pass rafforzato in Italia
Fino al 31 marzo 2022, gli Uffici di Sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute effettuano, a campione, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri. In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico, la misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i «Covid Hotel», previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.
Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022, l’accesso a:
- Alberghi e altre strutture ricettive, ivi inclusi i servizi di ristorazione interni riservati ai clienti;
- Mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale (aerei per voli nazionali, treni sul territorio nazionale, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, autobus, funivie, cabinovie, seggiovie)
- Convegni, congressi, sagre, fiere;
- Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose;
- Musei e mostre o altri luoghi della cultura;
- Centri termali (eccetto le prestazioni essenziali a fini riabilitativi e terapeutici), centri culturali, sociali e ricreativi, parchi tematici e di divertimento;
È consentito solo ai soggetti in possesso di Green Pass Rafforzato. Sono esenti i minori di 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
L’obbligo di Green Pass Rafforzato non si applica ai voli internazionali ma solo ai voli che collegano le città italiane (voli nazionali, ad esempio Roma – Milano).
Chi effettua un transito in Italia provenendo dall’estero e con destinazione fuori dall’Italia (es. Francoforte – Roma – Atene) non è soggetto all’obbligo di Green Pass Rafforzato, purché non lasci l’area transiti dell’aeroporto. Lo stesso vale in caso di transiti marittimi o terrestri (con treno o pullman). In tutti questi casi, salvo deroghe, è necessario presentare un tampone negativo all’imbarco per l’Italia, in base alla disciplina prevista dall’Ordinanza 14 dicembre 2021 e quindi in base all’Elenco cui appartiene il Paese di provenienza ed è inoltre necessario conformarsi alla normativa del Paese di destinazione finale.
Il Green Pass Rafforzato non è richiesto inoltre in caso di transito dall’Italia (per meno di 36 ore) con mezzo privato per raggiungere il porto o aeroporto di partenza verso una destinazione estera (es. da Nizza a Genova in auto per imbarcarsi per Tangeri) o in caso di attraversamento del territorio italiano, con mezzo privato, per raggiungere la propria destinazione all’estero. In questo caso, è necessario seguire esclusivamente le disposizioni del Paese di destinazione.
Mascherine all’aperto: fino al 10 febbraio
Fino almeno al 10 febbraio resta l’obbligo di mascherine all’aperto. L’obbligo rimane per più tempo nelle regioni che non si trovano in zona bianca. Dalla zona gialla in sub vanno indossate fino alla fine dell’emergenza Covid.
La mascherina FFP2
Inoltre, fino al 31 marzo 2022, per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico sul suolo nazionale (inclusi treni, traghetti e aerei), per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto, nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per le competizioni e gli eventi sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è obbligatorio indossare mascherine di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
Fino al 31 marzo 2022, la consumazione di cibi e bevande al banco o al tavolo, al chiuso (dal 10 gennaio 2022 anche all’aperto), nei servizi di ristorazione, è consentita solo a coloro che sono dotati di Green Pass Rafforzato (ottenuto a seguito di vaccinazione, guarigione o una sola dose di vaccino a seguito di guarigione). Sono esenti i minori di 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Fino al 10 febbraio 2022, sono sospese le attività di sala da ballo, discoteche e locali assimilati.
Requisiti di ingresso dall’estero
Si ricorda che un certificato che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino a due dosi (seconda dose in attesa di somministrazione) non è sufficiente ai fini dell’ingresso in Italia dall’estero. Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso dall’estero, continuare a leggere le informazioni riportate di seguito e selezionare il link relativo all’Elenco di Paesi di interesse.
Per entrare in Italia dalla Spagna
Dal 1° febbraio, secondo quanto disposto dall’Ordinanza 27 gennaio 2022, si potrà entrare in Italia dalla Spagna (in assenza di ulteriori soggiorni o transiti in Paesi di altri Elenchi fuori dalla lista C) nei quattordici (14) giorni precedenti e in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, presentando a tutti coloro che siano autorizzati a effettuare i controlli:
- Passenger Locator Form (o dPLF) debitamente compilato, in versione digitale o cartacea (in caso di impedimenti tecnologici);
- Certificato Digitale UE/Green Pass di completamento del ciclo vaccinale per COVID-19 con vaccino autorizzato dall’EMA (o certificato equivalente), oppure Certificato Digitale UE /Green Pass rilasciato a seguito di completa guarigione da COVID-19 e cessazione dell’obbligo di isolamento (o certificato equivalente), oppure Certificato Digitale UE/Green Pass o certificato equivalente rilasciato a seguito di test molecolare o antigenico condotto con tampone e risultato negativo (test molecolare da effettuare nelle settantadue ore precedenti l’ingresso in Italia, test antigenico da effettuare nelle quarantotto ore precedenti l’ingresso in Italia).
Per i vaccinati quindi, oltre al green pass l’unico documento da portare con sé è il Passenger Locator Form (dPLF).
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